“IL DANNO BIOLOGICO: MICRO E MACROPERMANENTI. QUALI NOVITÀ?“
Con il termine “Danno Biologico” si intende quella dottrina medico legale, sviluppatasi a partire dagli anni ’70, che sta alla base del risarcimento del danno alla persona in Responsabilità Civile. Il convegno “Il Danno Biologico: Micro e Macropermanenti. Quali novità?” rivolto a Medici Legali, Radiologi, Ortopedici, Fisiatri, Fisioterapisti, Avvocati e Medici di Medicina Generale, propone di approfondire la tematica alla presenza di esperti in ambito medico e legale . Il corso di aggiornamento si terrà l’11 marzo 2017 presso la Sala Convegni Medinforma in via Emilia Ponente 62/2a a Bologna: organizzato in collaborazione con il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Bologna e l’Ordine degli Avvocati di Bologna, prevede il rilascio di 4 crediti ECM per medici di tutte le professioni e 3 crediti per avvocati.
Il “Danno Biologico” supera il vecchio concetto utilizzato dai medici legali di “invalidità”, cioè la diminuzione di una teorica capacità lavorativa generica, e considera il danno alla persona come “qualsiasi menomazione anatomo-funzionale idonea a modificare le preesistenti condizioni psicofisiche del soggetto e quindi a incidere sulla sua sfera individuale in senso restrittivo, indipendentemente dall’attitudine del soggetto a produrre reddito”.
A questo concetto di danno alla persona, più adeguato a rapportarsi a qualunque persona, indipendemente dalla età e dal sesso del danneggiato, fanno riferimento le tabelle di valutazione delle menomazioni più moderne, come quella introdotta dall’INAIL col decreto 38/2000, e quella allegata alla legge 57/2001 per i danni da 1% a 9% in Responsabilità Civile. Tali tabelle di legge misurano in definitiva la menomazione all’integrità psico-fisica della persona quale incidenza negativa sulle attività ordinarie, “intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti”.
Successivamente il legislatore col D.L. 209/2005 ha accolto le indicazioni della dottrina medico legale a ricomprendere nella nozione di danno biologico anche l’eventuale incidenza rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico relazionali personali, valutazione che non può esprimersi in termini percentuali ma “va formulata con indicazioni aggiuntive attraverso equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive delle danneggiato”.